La questione, sollevata alcuni mesi or sono dal collega Luca Maria Ferrucci in occasione del corso sulle difese difese d’ufficio, questione proposta e pubblicata sul presente sito, in punto (in)utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai clandestini nei procedimenti contro i c.d. passeur ha trovato una puntuale disamina in una recente ordinanza del GUP di Trieste (leggi ordinanza – file pdf 1,16 MB).
Il caso ha avuto seguiti anche sulla stampa locale ove, riprese le motivazioni di cui alla predetta ordinanza, vengono posti in evidenza i primi effetti della legge (leggi articolo – file pdf 204 KB)
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PARI OPPORTUNITA’: dopo le plurime prese di posizione di molte camere penali e la delibera della Giunta in favore della garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa indipendentemente dall’appartenenza di genere, il Congresso Straordinario dell’UCPI approva all’unanimità la mozione ( leggi mozione – file pdf 244 KB) volta alla costituzione di una Commissione per le Pari Opportunità.
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Lo scorso 3 agosto ho inviato una lettera aperta a tutti gli associati alla camera penale triestina.
In questo modo volevo manifestare la mia soddisfazione di far parte di un organismo finalmente attivo e rappresentativo degli interessi e dei punti di vista dei penalisti, di tutti i penalisti triestini, o almeno di quelli che ritengono che l’ esternazione delle proprie opinioni non sia tempo perso.
Non so come interpretare il fatto che – a parte il commento della segretaria della camera stessa avv. Elisabetta Burla – non vi sia stato il minimo riscontro.
In particolare io esprimevo la necessità che si creasse un canale di raccordo tra la base (certo più ristretta rispetto a quella dell’Ordine degli Avvocati in generale, cosa quindi molto più praticabile) ed i vertici dell’associazione.
In sostanza io dicevo e ribadisco oggi che non ha molto senso interpellare gli associati soltanto al momento di votare per il rinnovo del consiglio; per chi voteremo? con quale cognizione di causa? con quale criterio sarebbe garantito in futuro un effettivo ricambio? come faremo a sapere se questo organo rappresenta veramente gli interessi e le istanze degli associati se gli stessi non saranno mai posti nelle condizioni di interagire con il direttivo?
Ad oggi, se non erro, lo statuto non prevede altro che un’assemblea obbligatoria ove si arriva già per votare, senza aver mai potuto prender parte ad alcuna riunione precedente.
Se ciò ha avuto un senso nella fase di avvio della nuova camera penale, di certo oggi perpetuare tale situazione non potrebbe che creare un definitivo scollamento tra la base ed il vertice operativo, scollamento che col tempo diverrebbe sempre più sensibile.
Forse una risposta verrà, ma approssimandosi il rinnovo delle cariche e l’assemblea generale certamente sarebbe opportuno saper per tempo qualcosa di certo.
Chi invece concepisce l’affiliazione alla camera penale come una semplice opportunità in più di essere informato nello specifico ambito del processo penale, potrà sempre continuare a comportarsi come desidera, lasciando però ad altri l’opzione di un ruolo più attivo, anche se soltanto per avere notizie del lavoro delle varie commissioni.
L’istanza sembra talmente ragionevole da divenire ovvia e ciò mi induce a sperare che il silenzio che ne è seguito sia dovuto soltanto a fattori casuali.
Mi pare opportuno precisare che la mia è solo una mozione di principio e di metodo, non avendo nulla da eccepire sull’operato della camera penale dal 2006 ad oggi, nè tantomeno sulle persone che l’hanno retta.
Non si tratta nemmeno, anche questo tengo a precisarlo, di un’autocandidatura che, soprattutto in questo momento, per parte mia stonerebbe veramente.
Ciò non vuol dire che non vi siano molti argomenti di merito da trattare.
Anzi si può dire che non ce ne sono mai stati tanti come in questo momento.
Anche lasciando perdere i massimi sistemi (che presto saranno trattati a Torino da tutte le camere penali italiane) e riguardanti come al solito la riforma della giustizia penale, la riforma della professione e quant’altro, io proporrei per esempio di discutere dei problemi che ci si presentano su base locale, per esempio del difficile rapporto con i media dell’avvocatura in genere ed in particolare di quella triestina, oppure della scandalosa situazione del mancato pagamento dei patrocini a spese dello Stato, che danneggia soprattutto i più giovani, o ancora del sempre difficile rapporto nella fase delle indagini preliminari con la magistratura inquirente, con la quale spesso non si sa nemmeno come interagire, se non in maniera del tutto formale.
cordiali saluti
Pierumberto Starace
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Le recenti modifiche al codice penale e procedura penale nonchè alle leggi speciali hanno “offerto l’occasione” per sollevare questioni di legittimità costituzionale ma anche per riflettere sulla logica che ha mosso il legislatore a operare alcune scelte.
Una problematica che sicuramente a Trieste, zona di confine, dovrebbe consigliare riflessioni più approfondite l’aveva sollevata il collega Luca Maria Ferrucci in occasione dell’incontro formativo riguardante la legislazione in materia di immigrazione in punto introduzione del reato di clandestinità.
A seguire si riporta la riflessione del collega:
“In virtù della nuova fattispecie di reato i soggetti introdotti come clandestini dai veri trafficanti non saranno più dei semplici testimoni nei procedimenti a carico dei trafficanti, ma dovranno essere eventualmente sentiti con l’assitenza di un legale in quanto indagati per reato connesso. Nella pratica sappiamo che questo sicuramente paralizzerà i procedimenti penali per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in quanto difficilmente i “testimoni assistiti” renderanno testimonianza contro chi è indagato per il reato di favoreggiamento essendo loro stessi a loro volta indagati.
Si potrebbe rilevare: bene per noi avvocati; più processi, più indagati = più introiti. In realtà non sarà così: anzitutto perchè difficilmente i “clandestini” potranno retribuire un difensore presumendosi che siano nullatenenti o che ciò che avevano lo abbiano eventualmente sborsato per venire sul territorio nazionale; e allora si potrebbe dire: ma è previsto l’istituto del patrocinio a spese dello Stato; in realtà sappiamo molto bene che tale istituto è assai difficilmente applicabile ai soggetti stranieri extracomunitari visto l’obbligo di produrre l’attestazione dell’Autorità Diplomatica del paese di origine relativa ai redditi.
Dunque il risultato sarà: che i trafficanti di essere umani saranno processati con più difficoltà di quelle presenti sino a ieri; i processi aumenteranno in modo smisurato soprattutto in una realtà di confine quale quella locale; gli uffici giudiziari diverranno ancor più congestionati di quanto sono attualmente già in una situazione di scarsezza di fondi e personale; noi avvocati saremo impegnati in più difese senza alcuna prospettiva di retribuzione!” (avv. Luca Maria Ferrucci)
Elisabetta Burla
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“L’esame dell’esperto nei procedimenti inerenti i reati di abuso e molestie sessuali su minori”
La Camera Penale di Trieste “prof. Sergio Kostoris” ha organizzato una conferenza sul tema “L’esame dell’esperto nei procedimenti inerenti i reati di abuso e molestie sessuali su minori” (leggi brochure – file Microsoft Word 2,19 MB).
La conferenza si terrà – presso l’aula di formazione del Palazzo di Giustizia di Trieste – in data 18 settembre 2009 con inizio lavori alle ore 15.30 – registrazione partecipanti a far tempo dalle ore 14.30 – e conclusione degli stessi ad ore 18.30
I relatori:- Prof. Giuseppe Sartori: Ordinario di Neuropsicologia Clinica e Direttore del Master in Psicopatologia e Neuropsicologia forense presso l’Università degli Studi di Padova. E’ perito e consulente tecnico presso vari Uffici Giudiziaria e conduce attività di ricerca nell’ambito delle applicazioni della Neuropsicologia in plurimi settori trattati dalla Medicina legale
“Il controesame dell’esperto ostile”
- dott. Anna Cosulich: psicologa, ha conseguito il master in neuropsicologia e psicopatologia forense presso l’Università degli Studi di Padova, specializzanda in Neuropsicologia presso l’Università degli Studi di Trieste e il reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ass4 di Udine
“Presentazione di un caso specifico di controesame”
- dott. Raffaele Barisani: Consulente Tecnico e Perito d’Ufficio, presso vari Tribunali, e Corti di Appello, in qualità di medico legale, si è occupato di argomenti relativi al danno alla persona, nell’ambito della responsabilità civile, e della responsabilità penale, specie in riferimento a problematiche di colpa professionale medica. Sempre in ambito giudiziario (Sezioni del Lavoro di Tribunali e Corti di Appello), ed anche extragiudiziario, si è occupato del danno alla persona di tipo psichico, compreso quello derivante da mobbing. “Il valore delle argomentazioni dell’esperto”
L’iscrizione al convegno è obbligatoria stante il limitato numero di posti a disposizione e potrà essere formalizzata all’indirizzo mail: elisabettaburla@libero.it
Elisabetta Burla
Si rende noto che dal 27 agosto 2009, raggiunto il limite massimo di capienza dell’aula, le eventuali adesioni al convegno verranno accettate con riserva.
Elisabetta Burla
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Pubblichiamo l’articolo comparso, mesi or sono, su il Meridiano (leggi articolo – pdf 140 kb) in cui, affrontando le “nuove” modifiche al codice della strada e quelle in discussione al Parlamento, si portava all’attenzione del lettore la “drammaticità” di alcune modifiche tra cui – per quello che in quella sede interessava e interessa – la sospensione “doppia” della patente (nel caso in cui si risulti positivi all’alcooltest e non si sia proprietari della vettura) nonchè i nuovi valori di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive: ogni giorno di pena detentiva anzichè valere € 38 varrà € 250.
Quelli che, allora, erano preoccupanti “campanelli d’allarme”, dalla data del 8 agosto 2009, sono legge dello Stato.
Invitiamo tutti a leggere attentamente la nuova legge 94/2009 e le modifiche in essa contenute al codice penale e procedura penale, al codice della strada e in materia di stranieri.
Ritenendo di fare cosa gradita si evidenzia, infine, che la disciplina di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive è norma a carattere sostanziale; a parte l’ovvia considerazione che tale ragguaglio è disciplinato nell’art. 135 c.p. vi è da evidenziare che la giurisprudenza, ormai consolidata, ha da tempo risolto la controversa diatriba sulla natura sostanziale della norma con la sentenza a S.U. della Cassazione dd. 25.10.1995 n. 11397 (leggi sentenza Cass. S.U. n. 11397 dd.- 25.10.95 – Microsoft Word 36 Kb). Ne discende che solo per i reati commessi dalla data del 8 agosto 2009 potranno essere applicati i nuovi valori di ragguaglio.
Elisabetta Burla – Marco Fazzini
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Si evidenzia che il convegno già programmato per la data del 14 novembre p.v. verrà rinviato al 5 febbraio 2010
Convegno nazionale su
“Abusi e molestie sessuali su minori: diritto di difesa della persona indagata/imputata e del minore asseritamente abusato”
Trieste, 5 febbraio 2009
Già col convegno romano del 15 maggio u.s. organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dalla Società di Psicologia Giuridica s’è posta attenzione sull’estrema delicatezza dell’attività di assunzione e valutazione della prova nei processi per reati di abuso su minori.
L’UCPI sta ora organizzando con la locale Camera Penale “prof. Sergio Kostoris” un importante convegno nazionale di approfondimento su “Abusi e molestie sessuali su minori: diritto di difesa della persona indagata/imputata e del minore asseritamente abusato”, convegno che si terrà a Trieste nel corso dell’intera giornata del 14 novembre 2009.
Il dilagare del fenomeno degli abusi a danno dei minori rende il tema di scottante attualità.
La necessità che l’indagato/imputato di tali odiosi reati non veda in alcun modo compresso il proprio diritto di difesa rende l’incontro indifferibile.
Le indubbie difficoltà nel trovare un equo punto di contemperamento tra i diritti dell’accusato e quelli del minore, rendono la questione intellettualmente accattivante.
Alcuni si accontentano di individuare le cause del sensibile aumento del numero delle denunce di abusi sessuali su minori nell’ultimo decennio in un progresso della comune sensibilità intorno a tali tematiche o piuttosto in una generale perdita di valori della società moderna.
Chi invece preferisca non generalizzare e non rinunciare ad una rigorosa obiettività, non può non rilevare come talvolta concause del dilagante fenomeno siano vere e proprie “strumentalizzazioni” da parte di un “adulto antagonista”.
La chiave di volta del problema va rinvenuta nelle inadeguatezza che spesso connota le metodologie utilizzate nell’audizione del minore: se questi è già ontologicamente sottoposto ai traumi ed alle sofferenze del dover ricordare e “rivivere” eventi tutt’altro che piacevoli, il fatto che la sua audizione sia quasi sempre condotta senza l’ausilio di strumenti adeguati e senza un effettivo contributo di psicologi e/o esperti, può favorire l’esposizione – anche involontaria – del minore ai condizionamenti dell’entourage familiare o degli Assistenti Sociali, generando così imputazioni immeritate o persino manipolazioni della realtà, che finiscono per abbattersi su quella normalità della crescita del minore presunto-abusato ben prima che sull’accusato.
La posizione di colui che sia chiamato a rispondere di questa tipologia di reati, è una posizione scomoda.
Questi si trova a fronteggiare un’imputazione perfettamente dettagliata, frutto di numerose audizioni, anche ripetute nel tempo, del presunto abusato che, infine, viene sentito nel corso dell’incidente probatorio – ora sì! – con tutte le garanzie previste dal codice di procedura penale e nel rispetto – almeno in questa sede! – dei diritti e delle garanzie che dovrebbero assistere ogni indagato.
E’ facile riconoscere come questo momento di somma garanzia non sia altro che una celebrazione di un inutile rito, la ripetizione di una litania già cristallizzata negli atti ed imparata ormai quasi a memoria dal minore, un castello di cui il difensore difficilmente potrà sondare la reale solidità, se le regole ed i principi imperanti nel corso dell’incidente probatorio non vengano utilizzati anche da coloro che procedono alla prima o alle prime audizioni del minore.
E’ raro imbattersi nelle c.d. interviste neutrali, vale a dire in quelle interviste prive di domande suggestive, induttive o comunque caratterizzate da forzature.
E’ raro constatare che durante le interviste si sia cercato preliminarmente di creare un buon rapporto col minore stabilendo se questi afferri o meno il concetto di verità, si sia poi proceduto a registrare una narrazione libera introduttiva dell’argomento prima di porre una serie di “domande aperte” esclusivamente su quanto emerso dalla predetta narrazione libera, siano infine formulate una serie di domande specifiche volte unicamente a chiarire, precisare, approfondire.
Troppo spesso, chi conduce l’audizione del minore, si dimentica che, per limitare gli effetti dovuti alla suggestione ed al desiderio di compiacere, le domande dovrebbero essere poste senza suggerire in alcun modo che l’interrogante conosca già i fatti, senza che contengano suggestioni mutuate da altre fonti, non dovrebbero contemplare risposte a scelta multipla – per non indurre il minore a ritenere che vi sia una risposta giusta ed una sbagliata ovvero una risposta più apprezzata ed una meno -, dovrebbero permettere quale unica risposta un si/no ed essere poste una per volta, con un linguaggio appropriato alla personale fase di sviluppo d’ogni singolo minore.
Altrettanto spesso si rileva come colui che si appresti a raccogliere le dichiarazioni del minore non ponga la minima attenzione sui rapporti esistenti tra il minore e l’adulto presunto abusante e, in una prospettiva più ampia, tra le due figure adulte che si contrapponessero contendendosi il figlio o piuttosto quella casa familiare che in sede di separazione e divorzio l’affido del minore notoriamente garantisce.
La posizione di chi sia indagato di tali reati è ancor più scomoda dopo la riformulazione dell’art. 275 comm 3 cpp che, probabilmente sulla spinta “emotiva” suscitata da alcuni fatti di cronaca, ha introdotto l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere.
Quelle che emergono prepotentemente sono l’importanza e l’assoluta necessità di approntare e di imporre, già nelle primissime fasi d’indagine e già in sede di prima audizione del minore presunto abusato, protocolli quanto più possibile rigorosi ed omogenei, modellati su canoni squisitamente scientifici apprestati da studiosi del diritto, della psicologia giuridica e della psichiatria, protocolli e canoni che soli paiono poter garantire quel diritto alla difesa e quel diritto d’ogni imputato ad un processo equo ed imparziale nel cui seno procedere ad una corretta quanto genuina acquisizione della prova.
Al convegno interverranno:
- l’Avv. Prof. Oreste Dominioni: Presidente dell’U.C.P.I.;
- l’Avv. Renato Borzone: Vice Presidente dell’U.C.P.I.,
ed i Relatori:
- Prof.ssa Giuliana Mazzoni: Professore di Psicologia del Dipartimento di Psicologia Università di Hull (UK);
- Prof.ssa Luisella De Cataldo Neuburger: Avvocato, Psicologo, Presidente della Società di Psicologia Giuridica (SPG);
- Avv. Franco Oliva: Componente della Giunta U.C.P.I.;
- Prof. Giorgio Spangher: Ordinario di Procedura penale presso l’Università “La Sapienza” di Roma;
- Prof. Avv. Gilberto Lozzi: Ordinario di Diritto Processuale Penale, Università La Sapienza di Roma;
- Prof. Giuseppe Sartori: Ordinario della Facoltà di Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova;
- Dott.ssa Karin Davoli: Psicologa e Psicoterapeuta, Esperta in Psicologia Giuridica.
*
E’ prevista la partecipazione di due Onorevoli appartenenti a diversi e contrapposti gruppi politici, i quali s’esprimeranno sullo stato dei diversi disegni di legge che si prefiggono di dare attuazione alle garanzie costituzionalmente sancite.
Antonio Baici – Elisabetta Burla
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Sono iscritto alla Camera Penale Sergio Kostoris dallo scorso mese di febbraio ed ho avuto quindi già modo di apprezzarne il rinnovato attivismo.
Ho assistito a numerose lezioni del corso di aggiornamento in diritto e procedura penale ed ho intrattenuto corrispondenza con alcuni iscritti, in particolare con la collega Elisabetta Burla.
Ne ho tratto la convinzione che, mai come in questo momento, i penalisti hanno bisogno di sentirsi parte di “qualcosa”, di acquisire una coscienza di categoria, in attesa che l’acquisiscano tutti gli avvocati nel loro insieme e – aggiungo – prima che sia troppo tardi…
Ma non è questa la sede per certi discorsi e ciò introduce all’argomento di questa mia breve lettera: proprio la sensazione della grande utilità del suddetto strumento rende evidente, a mio avviso, la necessità di un forte suo perfezionamento mediante un reale coinvolgimento di tutti gli associati.
Proprio il loro numero alquanto contenuto renderebbe possibile, secondo me, l’allargamento delle riunioni del Direttivo, magari non di tutte, a tutti gli iscritti che volessero parteci parvi e prendervi la parola.
La finalità sarebbe quella di portare a conoscenza di coloro che ricoprono le cariche direttive delle istanze, dei punti di vista ed in generale dei contributi che possono pervenire da parte degli associati, pur non coinvolti in prima persona nell’attività di direzione e di indirizzo della Camera Penale.
Al momento attuale infatti si rileva la mancanza di una fase interlocutoria da situarsi tra il coinvolgimento in prima persona, avvenuto evidentemente soprattutto nella recente nuova fase fondativa, e la successiva partecipazione alla vita associativa, che rischia di rimanere meramente passiva poichè richiesta essenzialmente al momento di votare per il nuovo consiglio.
A questo proposito è evidente che anche per esercitare correttamente il diritto di voto sarebbe importante sapere, oltre al nome del candidato, soprattutto quali iniziative e quali direttive di fondo egli intenda sostenere e/o promuovere…
Pur nell’era di INTERNET infatti un confronto diretto di idee e dei diversi punti di vista è a mio avviso insostituibile, almeno in alcune occasioni.
Tanto per fare un esempio pratico che riguarda soprattutto i giovani penalisti: per protestare contro gli intollerabili ritardi con i quali vengono di fatto emessi i mandati di pagamento per le fatture relative ai patrocini a spese dello Stato, perchè non invitare tutti i penalisti triestini a chiedere la cancellazione dalla lista suddetta?
C’è qualche motivo ostativo a porre in essere una tale forma di autotutela?
E’ evidente che l’obbiettivo non sarebbe quello di sospendere il servizio ma quello di portare l’opinione pubblica a conoscenza di questo scandalo giustamente segnalato nel sito della Camera Penale, in forza del quale un professionista è costretto a lavorare gratuitamente e molto spesso a vantaggio di un evasore fiscale…(il danno e la beffa!).
D’altro canto per quanto concerne gli argomenti ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta…
Contemporaneamente le varie commissioni costituitesi per affrontare le problematiche dei penalisti del nostro Foro potrebbero aggiornare gli iscritti sulle attività intraprese e la cosa mi sembra tutt’altro che secondaria proprio per i motivi già evidenziati.
Per concludere: l’associazione alla Camera Penale non è obbligatoria, ma è una libera scelta.
Pertanto chi si iscrive ha, a mio giudizio, l’onere di informarsi sull’andamento della stessa, ma deve avere anche l’opportunità di farlo, se vuole, e possibilmente non in in una forma meramente passiva.
Mi sarebbero molto graditi dei riscontri e dei pareri da parte degli associati oltre che – ovviamente – da parte dei Collleghi che ricoprono cariche direttive, soprattutto in vista delle elezioni che mi risulta siano fissate per il novembre prossimo.
Cordiali saluti a tutti.
avv. Pierumberto Starace
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Dal 2 al 4 ottobre 2009 si terrà a Torino, presso il Centro Congressi Unione Industriali, il Congresso Straordinario delle Camere Penali dal titolo “Chi ha paura della riforma? L’impegno delle Camere Penali contro chi lavora per il degrado del sistema”.
Si ricorda che ciascun associato può partecipare a questa importante manifestazione interessante, oltre che per i contenuti e gli argomenti trattati, anche per il confronto tra le diverse realtà territoriali.
Per maggiorni dettagli sul programma, l’iscrizione, le prenotazioni e informazioni utili si consiglia di visitare il sito: www.congressocamerepenali.org
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Pubblichiamo l’articolo uscito su Zeno del mese di agosto c.a. che affronta, tra l’altro, la delicata questione dell’audizione del minore abusato o presunto tale e le “difficoltà” del difensore dell’indagato/imputato a vedere garantito il diritto di difesa (leggi articolo – pdf 240 KB)
Per coloro che consultano il nostro sito si ricorda che un primo interessante convegno su “La testimonianza del minore in un giusto processo – Criteri di assunzione e valutazione della prova nei reati di abuso nei confronti dei minori” era stato organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dalla Società di Psicologia Giuridica il 15 maggio 2009 a Roma. Nel corso di tale evento vi sono stati interventi di alto livello e una chiara denuncia: in questi processi passa la logica del doppio binario, ridotte le garanzie dell’indagato/imputato.
L’UCPI – quindi – non arretra, continua la battaglia affinché vengano garantiti i diritti della difesa: il secondo step sarà l’altrettanto importante convegno nazionale sul tema, organizzato, a Trieste, a firma congiunta della territoriale Camera Penale “prof. Sergio Kostoris” e dell’UCPI per la data del 14 novembre 2009 .
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