Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Trieste “Prof. Sergio Kostoris”
p r e m e s s o
che il quotidiano locale ha, in questi giorni, riportato, con toni forzatamente allarmistici e chiaramente polemici, la notizia della scarcerazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari di Trieste, di due indagati, precedentemente arrestati con l’accusa di aver tentato un furto in abitazione con conseguente aggressione fisica al proprietario;
che, sulla questione, venivano riportate anche delle dichiarazioni, sotto forma di intervista, attribuite al Questore di Trieste, stando alle quali il Giudice, prima di assumere le decisioni sulle richieste di custodia cautelare, dovrebbe sempre valutare il “sentiment della gente di fronte a fatti gravi”;
che, la stampa riportava altresì le dichiarazioni di alcuni sindacati di polizia, fortemente critiche nei confronti della scelta del Giudice, stando alle quali la “scarcerazione lampo” sarebbe stata “strana” e “superficiale”, sintomatica di un sistema che “scricchiola”;
che, a seguito di tali notizie, si è assistito ad un attacco nei confronti dell’ordinanza del G.I.P. e del sistema, ritenuto non sufficientemente severo, oltre che del Giudice persona fisica, nei cui confronti il sito on line del quotidiano locale ha pubblicato le “proteste”, rectius aggressioni anche personali, di cittadini che, protetti dall’anonimato, hanno sfogato in tal modo la propria rabbia;
r i l e v a t o
che le affermazione sopra riportate, giungendo addirittura ad auspicare che il Giudice, prima della decisione sullo status libertatis dell’arrestato o del fermato, debba occuparsi del “sentiment sociale”, hanno determinato la diffusione di un messaggio mediatico diretto a svilire le garanzie processuali previste nei confronti di qualsiasi indagato, oltre che di un asserito disinteresse per la tutela della sicurezza della collettività;
che tali prese di posizione non possono in alcun modo essere condivise né accettate, tantomeno quando provengono da soggetti istituzionalmente preposti ad esercitare una funzione nel rispetto della legge e del codice di procedura, di cui i medesimi devono farsi garanti;
r i l e v a t o
che il rispetto del codice di procedura penale costituisce garanzia del principio di inviolabilità della libertà personale e di tutela della persona, limitando la custodia cautelare in carcere, massima privazione della libertà dell’indagato, ad ipotesi residuali ed ai soli casi in cui, ai sensi dell’art. 275 CPP, ogni altra misura risulti inadeguata;
che la misura cautelare può essere disposta nei soli casi in cui a carico dell’indagato sussistano gravi indizi di colpevolezza, oltre che specifiche esigenze cautelari;
che le prese di posizione sopra ricordate omettono di considerare la presunzione di innocenza che, da Costituzione della Repubblica Italiana, oltre che da principio basilare del codice penale e di procedura penale, oltre che della convenzione Europea per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, costituisce principio cardine di qualsiasi ordinamento democratico; sfugge infatti ai dichiaranti che la condizione di indagato non significa condannato con sentenza irrevocabile, e che la custodia cautelare non deve in alcun modo anticipare la funzione afflittiva che solo la pena, irrogata con sentenza da un Giudice terzo ed imparziale, può rivestire;
che il Giudice deve assumere tutte le decisioni relative allo stato delle persone, ed in particolari quelle in materia di libertà personale, nel rispetto del principio della riserva di legge e di tutela della dignità della persona, senza alcuna pressione od influenza da parte di presunte volontà popolari;
che in ogni caso qualsiasi decisione del Giudice in materia di libertà personale può essere impugnata nelle sedi giurisdizionali opportune, uniche legittimate a rivalutare, secondo le norme sostanziali e processuali, la decisione del Giudice;
c o n s i d e r a t o
che le garanzie in materia di libertà personale devono trovare applicazione nei confronti dell’universalità dei soggetti, cittadini e non, in ossequio ai principi basilari dello stato di diritto;
che anche il recente intervento del Ministro della Giustizia del 17 gennaio ha sottolineato l’eccessivo ricorso alla custodia cautelare, e la necessità che di tale misura, prevista in via residuale ed eccezionale dal codice, non si abusi in alcun modo;
r i l e v a t o
che qualsiasi valutazione di provvedimenti giurisdizionali va effettuata con cognizione di causa, e solo in presenza di tutti gli elementi utilizzati dal Giudice per la decisione;
che, in caso contrario, la critica da legittima diviene arbitraria ed ottiene l’unico risultato di esasperare i toni con infondate quanto inutili polemiche;
d i s p o n e
l’invio della presente delibera al Procuratore della Repubblica di Trieste, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, al Presidente della Corte di Appello di Trieste, al Presidente del Tribunale di Trieste, al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste, al Presidente della Sezione per i Giudici delle Indagini Preliminari di Trieste, al Dirigente della Cancelleria del Tribunale di Trieste, al Dirigente della Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, al Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Trieste, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell’Interno, all’Unione delle Camere Penali Italiane, all’Unione Camere Penali del Friuli Venezia Giulia, all’Ordine degli Avvocati di Trieste
Trieste 18 gennaio 2012
Il consiglio direttivo
DELIBERA
giovedì, 19 gennaio 2012 di camerapenaleditrieste